Sentenza 445/1994 (ECLI:IT:COST:1994:445)
Massima numero 21183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 445/94. PROVINCIA DI BOLZANO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE, CON LEGGE PROVINCIALE, DELLA "INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA" - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE E DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STESSO SULL'ORDINAMENTO SCOLASTICO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI, CON LA NORMA IMPUGNATA, SI SAREBBE AGGIUNTA, ALLE GIA' ESISTENTI INTENDENZE PER LE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE E LA SOPRINTENDENZA SCOLASTICA, UNA ULTERIORE INTENDENZA SCOLASTICA, CON COMPETENZE SOVRAPPOSTE A QUELLE DEL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Deve escludersi che l'allegato A, p. 17, l. prov. Bolzano n. 10 del 1992, il quale istituisce l''Intendenza scolastica italiana', secondo l'interpretazione che di tale disposizione deve essere data, in relazione al contesto normativo nel quale la stessa si inserisce, abbia istituito, in violazione di quanto stabilito dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, un'altra Intendenza, in aggiunta alle previste due Intendenze scolastiche e alla Sovrintendenza scolastica, dipendenti, rispettivamente, ciascuna delle prime due, dal rispettivo Intendente scolastico e, la terza, dal Sovrintendente scolastico, attribuendo alla stessa competenze che coincidono quasi interamente con quelle attribuite a quest'ultimo. Va infatti precisato che nell'ambito dell'articolazione dell'ordinamento scolastico provinciale, che prevede l'esistenza dei soli predetti due Intendenti scolastici e del Sovrintendente scolastico, preposti ai compiti concernenti, rispettivamente, i primi due, l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine ed il terzo la vigilanza su queste ultime e l'amministrazione delle scuole in lingua italiana (art. 19 Statuto speciale), nonche' lo svolgimento delle funzioni di direttore di dipartimento (art. 6, quarto comma, stessa l. n. 10 del 1992), la detta 'Intendenza scolastica italiana' si pone quale struttura organizzativa, di cui e' responsabile il direttore di ripartizione, collocata alle dipendenze del Sovrintendente scolastico per l'esercizio di funzioni a quest'ultimo attribuite dallo Statuto. Ma tali funzioni, rientrano nelle competenze statali, nonostante siano elencate dalla normativa impugnata (v. anche il n. 15 del medesimo all. A) unitamente alle competenze provinciali inerenti al personale amministrativo scolastico, cui adempiono gli uffici amministrativi provinciali (l. prov. n. 11 del 1981), i quali ultimi, in relazione alle funzioni stesse, devono intendersi investiti di compiti di mero supporto burocratico. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'allegato A, punto 17, l. prov. Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 116 Cost. e 19 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonche' agli artt. 1, 21 e 22 d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 19

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/02/1983  n. 89  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  10/02/1983  n. 89  art. 21  

decreto del Presidente della Repubblica  10/02/1983  n. 89  art. 22