Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO E DALLA REGIONE INTERESSATA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 446/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO E DALLA REGIONE INTERESSATA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione. (Nella specie, con ordinanza letta in udienza, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Italkali S.p.a. nel giudizio di costituzionalita' avente ad oggetto la legge regionale siciliana approvata il 26 maggio 1994). red.: L.I. rev.: S.P.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione. (Nella specie, con ordinanza letta in udienza, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Italkali S.p.a. nel giudizio di costituzionalita' avente ad oggetto la legge regionale siciliana approvata il 26 maggio 1994). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 34
co. 2