Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE AVVERSO NORME LEGISLATIVE REGIONALI - INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI E RIFERIMENTO ALLA PRETESA VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E DI "CORRETTA AMMINISTRAZIONE - GENERICITA' DELLA CENSURA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.
SENT. 446/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE AVVERSO NORME LEGISLATIVE REGIONALI - INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI E RIFERIMENTO ALLA PRETESA VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E DI "CORRETTA AMMINISTRAZIONE - GENERICITA' DELLA CENSURA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.
Testo
L'impugnazione statale di norme legislative regionali non e' generica, ma adeguatamente definita, se il ricorso - oltre a indicare i parametri costituzionali che si assumono violati - deduca, come nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza delle norme impugnate e la violazione del principio di "corretta amministrazione", da intendersi nel senso di buon andamento della p.a.. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta - sotto il profilo della genericita' delle censure - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
L'impugnazione statale di norme legislative regionali non e' generica, ma adeguatamente definita, se il ricorso - oltre a indicare i parametri costituzionali che si assumono violati - deduca, come nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza delle norme impugnate e la violazione del principio di "corretta amministrazione", da intendersi nel senso di buon andamento della p.a.. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta - sotto il profilo della genericita' delle censure - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte