Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE AVVERSO LEGGI REGIONALI - CENSURE DI LEGITTIMITA' - DISTINZIONE DALLE CENSURE DI MERITO - CRITERIO - IN PARTICOLARE - RIFERIMENTO ALLE FINALITA' SOCIALI, ECONOMICHE E POLITICHE DELLA NORMA IMPUGNATA, FUNZIONALE AL TENTATIVO DI DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI - CENSURA DI LEGITTIMITA' - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DEDOTTA IN BASE ALL'ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.
SENT. 446/94 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE AVVERSO LEGGI REGIONALI - CENSURE DI LEGITTIMITA' - DISTINZIONE DALLE CENSURE DI MERITO - CRITERIO - IN PARTICOLARE - RIFERIMENTO ALLE FINALITA' SOCIALI, ECONOMICHE E POLITICHE DELLA NORMA IMPUGNATA, FUNZIONALE AL TENTATIVO DI DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI - CENSURA DI LEGITTIMITA' - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DEDOTTA IN BASE ALL'ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.
Testo
Le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. Ne' il riferimento alle finalita' sociali, economiche ovvero di politica generale della norma denunciata comporta un giudizio di merito, quando sia funzionale al tentativo di dimostrare la pretesa violazione di parametri costituzionali e segnatamente del principio di buon andamento. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata - sull'assunto che le censure toccherebbero il merito delle scelte legislative - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 991/1988, 266/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. Ne' il riferimento alle finalita' sociali, economiche ovvero di politica generale della norma denunciata comporta un giudizio di merito, quando sia funzionale al tentativo di dimostrare la pretesa violazione di parametri costituzionali e segnatamente del principio di buon andamento. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata - sull'assunto che le censure toccherebbero il merito delle scelte legislative - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 991/1988, 266/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte