Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 E. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - ESTENSIONE DEL RELATIVO BENEFICIO A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE DEI SALI POTASSICI NON RIAMMESSI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRARIETA' AI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE (IN RELAZIONE AL DICHIARATO INTENTO DI RIPRENDERE IN TEMPI BREVI LA PRODUZIONE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/94 E. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - ESTENSIONE DEL RELATIVO BENEFICIO A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE DEI SALI POTASSICI NON RIAMMESSI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRARIETA' AI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE (IN RELAZIONE AL DICHIARATO INTENTO DI RIPRENDERE IN TEMPI BREVI LA PRODUZIONE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il legislatore siciliano, estendendo il beneficio del "prepensionamento" a tutti i dipendenti dell'Italkali non riammessi all'attivita' lavorativa (anziche' ai soli dipendenti in esubero a seguito di piani di ristrutturazione di singole unita' produttive), ha operato una scelta che e' giustificata dalla situazione di fermo produttivo totale verificatasi nel settore dei sali potassici, e che non puo' ritenersi in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buon andamento, atteso che il giudizio della Corte in ordine al rispetto di questi ultimi puo' consistere solo in una valutazione esterna delle scelte legislative, ma non puo' spingersi a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 bis all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Il legislatore siciliano, estendendo il beneficio del "prepensionamento" a tutti i dipendenti dell'Italkali non riammessi all'attivita' lavorativa (anziche' ai soli dipendenti in esubero a seguito di piani di ristrutturazione di singole unita' produttive), ha operato una scelta che e' giustificata dalla situazione di fermo produttivo totale verificatasi nel settore dei sali potassici, e che non puo' ritenersi in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buon andamento, atteso che il giudizio della Corte in ordine al rispetto di questi ultimi puo' consistere solo in una valutazione esterna delle scelte legislative, ma non puo' spingersi a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 bis all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte