Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 G. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NELŠ SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIFICATEZZA DI TALE PREVISIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/94 G. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NELŠ SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIFICATEZZA DI TALE PREVISIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta del legislatore siciliano di ammettere anche i dipendenti dell'Italkali licenziati per giusta causa al beneficio del prepensionamento (nei termini estensivi in cui esso e' disciplinato dalla legge regionale approvata il 26 maggio 1994), risulta plausibile e giustificata alla luce dei generali orientamenti, secondo cui i motivi della cessazione dal servizio non devono incidere sui trattamenti di fine rapporto, attesa l'intangibilita' di questi ultimi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
La scelta del legislatore siciliano di ammettere anche i dipendenti dell'Italkali licenziati per giusta causa al beneficio del prepensionamento (nei termini estensivi in cui esso e' disciplinato dalla legge regionale approvata il 26 maggio 1994), risulta plausibile e giustificata alla luce dei generali orientamenti, secondo cui i motivi della cessazione dal servizio non devono incidere sui trattamenti di fine rapporto, attesa l'intangibilita' di questi ultimi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte