Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 I. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - PREPENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - ESCLUSIONE DA TALE BENEFICIO DEI LAVORATORI DELLE UNITA' PRODUTTIVE PER LE QUALI SONO INTERVENUTI I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE - DENUNCIATA REVOCA DI BENEFICI GIA' CONCESSI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/94 I. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - PREPENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - ESCLUSIONE DA TALE BENEFICIO DEI LAVORATORI DELLE UNITA' PRODUTTIVE PER LE QUALI SONO INTERVENUTI I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE - DENUNCIATA REVOCA DI BENEFICI GIA' CONCESSI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - escludendo dai benefici del prepensionamento i dipendenti dell'Italkali che lavorano nelle unita' produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione contemplati dalla precedente legge regionale n. 25 del 1993 - non intende affatto revocare benefici gia' concessi da quest'ultima, ma solo limitare l'applicabilita' dei piu' estesi benefici previsti dalla nuova legge ai lavoratori del settore dei sali potassici, escludendone quelli del settore del salgemma: e cio' in ragione del fatto che nell'un settore, e non nell'altro, si e' verificata quella situazione di totale fermo produttivo (e di conseguente impossibilita' di formulare piani di ristrutturazione) che ha indotto il legislatore regionale ad ampliare la ristretta facolta' di prepensionamento originariamente prevista per entrambi i settori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-quater all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
La legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - escludendo dai benefici del prepensionamento i dipendenti dell'Italkali che lavorano nelle unita' produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione contemplati dalla precedente legge regionale n. 25 del 1993 - non intende affatto revocare benefici gia' concessi da quest'ultima, ma solo limitare l'applicabilita' dei piu' estesi benefici previsti dalla nuova legge ai lavoratori del settore dei sali potassici, escludendone quelli del settore del salgemma: e cio' in ragione del fatto che nell'un settore, e non nell'altro, si e' verificata quella situazione di totale fermo produttivo (e di conseguente impossibilita' di formulare piani di ristrutturazione) che ha indotto il legislatore regionale ad ampliare la ristretta facolta' di prepensionamento originariamente prevista per entrambi i settori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-quater all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte