Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/12/1994; Decisione del
12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Titolo
SENT. 446/94 M. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - QUANTIFICAZIONE E COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA - PREVISIONE LIMITATA AL SOLO ESERCIZIO 1994 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONTINUATIVE E RICORRENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 446/94 M. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - QUANTIFICAZIONE E COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA - PREVISIONE LIMITATA AL SOLO ESERCIZIO 1994 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONTINUATIVE E RICORRENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio che le regioni ordinarie - conformemente a quanto previsto dalla legge quadro n. 335 del 1976 - possono rinviare al momento della legge annuale di bilancio la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, senza con cio' violare l'art. 81, comma quarto, Cost., puo' valere anche nei confronti della Regione Siciliana, non essendo tale possibilita' preclusa dall'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977, che regola la materia del bilancio e della contabilita' siciliana. Pertanto, la legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, laddove si limita a indicare per il solo esercizio in corso la copertura degli oneri connessi al prepensionamento dei lavoratori dell'Italkali, non contrasta con l'art. 81, comma quarto, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 septies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 26/1991, 331/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Il principio che le regioni ordinarie - conformemente a quanto previsto dalla legge quadro n. 335 del 1976 - possono rinviare al momento della legge annuale di bilancio la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, senza con cio' violare l'art. 81, comma quarto, Cost., puo' valere anche nei confronti della Regione Siciliana, non essendo tale possibilita' preclusa dall'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977, che regola la materia del bilancio e della contabilita' siciliana. Pertanto, la legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, laddove si limita a indicare per il solo esercizio in corso la copertura degli oneri connessi al prepensionamento dei lavoratori dell'Italkali, non contrasta con l'art. 81, comma quarto, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 septies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 26/1991, 331/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte