Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21289  21290  21291  21292  21293  21294  21295  21296  21297  21298  21299  21300  21302  21303


Titolo
SENT. 446/94 O. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - OBBLIGO, PER LA ITALKALI S.P.A., DI REINSERIRE PRIORITARIAMENTE NELL'AZIENDA I LAVORATORI CHE FRUISCONO DELLE PROVVIDENZE 'EX LEGE' N. 223 DEL 1991 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE SU CUI E' BASATA LA DOGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 2 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui prevede l'obbligo della Italkali di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori messi in mobilita', che fruiscono delle provvidenze 'ex lege' n. 223 del 1991, va inteso rettamente nel senso che l'obbligo intanto insorge in quanto la societa' stessa decida di assumere nuovo personale, e in tali limiti non comporta un "imponibile di manodopera " ne' incide sul dimensionamento e sull'organizzazione interna dell'impresa, bensi' recepisce soltanto il principio secondo cui i lavoratori messi in mobilita' hanno la preferenza in caso di nuove assunzioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del suddetto art. 2, in riferimento all'art. 41 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte