Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21289  21290  21291  21292  21293  21294  21295  21296  21297  21298  21299  21300  21301  21303


Titolo
SENT. 446/94 P. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPARZIALITA' - ACCEZIONE DEL TERMINE NELL'ART. 97 COST. - PRINCIPIO FONDAMENTALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI UFFICI - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE L'IMPARZIALITA' QUALE PARAMETRO DI LEGITTIMITA' DI SCELTE LEGISLATIVE NON RIGUARDANTI TALE ORGANIZZAZIONE.

Testo
L'art. 97, comma primo, Cost., nel far riferimento all'imparzialita', intende aver riguardo alla pubblica amministrazione, enunciando un principio fondamentale cui deve uniformarsi in tutte le sua articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici, si' da ispirare anche l'opera del legislatore nell'emanazione di leggi aventi ad oggetto tale organizzazione. Pertanto, e' improprio e inidoneo il richiamo all'imparzialita' 'ex' art. 97 al fine di porre il diverso problema del modo in cui il legislatore si sarebbe rapportato, nella specie, agli interessi sottostanti alla legge dallo stesso emanata. - v. massima seguente. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte