Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Massima numero 21303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/12/1994;  Decisione del  12/12/1994
Deposito del 23/12/1994; Pubblicazione in G. U. 28/12/1994
Massime associate alla pronuncia:  21289  21290  21291  21292  21293  21294  21295  21296  21297  21298  21299  21300  21301  21302


Titolo
SENT. 446/94 Q. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - TRASFERIMENTO ALL'ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE NELLA ITALKALI S.P.A. DETENUTE DALL'ENTE MINERARIO SICILIANO - DENUNCIATA INCIDENZA DI TALE PREVISIONE SU UN GIUDIZIO PENDENTE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (ESSENDO INDIMOSTRATO IL RILIEVO COSTITUZIONALE DELLA CENSURA ED IMPROPRIO IL RICHIAMO AL PARAMETRO INVOCATO).

Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - sollevata sotto il profilo della violazione del principio di imparzialita', in quanto il previsto trasferimento all'E.S.P.I. della quota di capitale detenuta dall'E.M.S. nell'Italkali sarebbe uno "strumento surrettizio" volto a influire su un giudizio civile in corso - va dichiarata inammissibile, sia perche' il ricorso statale non spiega se ed in qual modo la norma si traduca in una vera e propria interferenza sulla funzione del giudice (cosi' da assumere rilievo costituzionale), sia perche' e' improprio e inidoneo il richiamo, quale parametro, dell'art. 97 Cost.. - Sul significato e la portata dell'imparzialita' 'ex' art. 97, comma primo, Cost., v. la precedente massima. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte