Sentenza 453/1994 (ECLI:IT:COST:1994:453)
Massima numero 21184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21185


Titolo
SENT. 453/94 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO, DIBATTIMENTALE O ABBREVIATO, PER GIA' AVVENUTA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI - IPOTESI TIPICHE - FONDAMENTO.

Testo
Come la Corte ha ripetutamente affermato, si ha incompatibilita' alla funzione di giudizio, sia dibattimentale che abbreviato, per il giudice che abbia compiuto, in occasione dello svolgimento di alcune funzioni tipiche (esame della richiesta di archiviazione, della richiesta di decreto penale di condanna, dell'applicazione di pena patteggiata) una valutazione non formale ma di contenuto delle indagini preliminari quali si presentano al momento di esercizio (o di non esercizio) dell'azione penale. Al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di incompatibilita' con la funzione di giudizio, non rappresenta, infatti, un dato essenziale quello per cui la funzione gia' esercitata segua temporalmente la formale chiusura delle indagini preliminari, quanto l'aspetto sostanziale che questa funzione si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine definitivamente al procedimento o a devolvere la regiudicanda alla sede processuale. Non sussiste, invece, la 'ratio' affermativa della incompatibilita' qualora la funzione svolta dal giudice non riguardi il merito dell'accusa. - Cfr. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992 e 439/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67