Sentenza 453/1994 (ECLI:IT:COST:1994:453)
Massima numero 21185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21184


Titolo
SENT. 453/94 B. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE PER RITENUTA DIVERSITA' DEL FATTO, IN BASE A VALUTAZIONE NON MERAMENTE FORMALE DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI, ABBIA RIGETTATO LA DOMANDA DI OBLAZIONE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI POSTI AL RIGUARDO DALLA LEGGE DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.

Testo
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, per respingere una domanda di oblazione - nonostante il parere favorevole espresso al riguardo dal pubblico ministero - in quanto a suo avviso il reato in essa indicato (nella specie: incauto affidamento di veicolo) non corrispondeva al fatto risultante dagli atti del procedimento (nella specie: concorso in guida senza patente) non si sia potuto limitare a valutare la formale riconducibilita' della fattispecie concreta alla fattispecie astratta risultante dalla domanda, ma abbia dovuto compiere un approfondito esame delle risultanze degli atti di indagine nel loro complesso, ai fini dell'esatta individuazione del fatto, ricorrono gli stessi motivi di contrasto con la direttiva ex art. 2 n. 67 della legge delega n. 81 del 1987 - intesa nel suo contenuto sostanziale - e quindi con l'art. 76 Cost., per cui, in relazione ad altre ipotesi la mancata previsione, nell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., della incompatibilita' alla funzione di giudizio e' stata riconosciuta illegittima. Pertanto - restando assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal giudice 'a quo' - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., anche nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversita' del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione. - V. massima precedente, ed ancora, in particolare, S. n. 496/1990. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67