Sentenza 454/1994 (ECLI:IT:COST:1994:454)
Massima numero 21188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21186  21187


Titolo
SENT. 454/94 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - ASSISTENZA SCOLASTICA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ESCLUSIONE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO IN MODO DIVERSO DALLA FREQUENZA PRESSO SCUOLE STATALI O ABILITATE A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE - INSERIMENTO NEL TESTO UNICO APPROVATO CON D.P.R. N. 297 DEL 1994, DI DISPOSIZIONE DI CONTENUTO IDENTICO A QUELLO DI NORMA DELLA LEGGE N. 719 DEL 1964, DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Nell'art. 156, comma primo, del testo unico approvato con d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, e' stato trasfuso, con lievi modifiche, il contenuto della disposizione dell'art. 1, comma primo, della legge 10 agosto 1964, n. 719, dalla Corte riconosciuta incostituzionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche la norma del testo unico del 1994 va dichiarata costituzionalmente illegittima, in via conseguenziale, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27