Sentenza 455/1994 (ECLI:IT:COST:1994:455)
Massima numero 21189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21190  21191


Titolo
SENT. 455/94 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO PER ATTI GIA' COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' SE, E SOLO SE, IL GIUDICE ABBIA ESPRESSO UNA VALUTAZIONE NEL MERITO DELLA 'RES IUDICANDA'.

Testo
In tema di incompatibilita' alla funzione di giudizio, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale discende il principio secondo cui l'incompatibilita' va affermata in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato; e cio' sia quando questo apprezzamento sia stato compiuto nel momento conclusivo delle indagini preliminari, sia quando esso sia stato compiuto in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza. Ne', nella prima ipotesi, puo' aver rilievo, se non accompagnata da una valutazione contenutistica del risultato delle indagini, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari chiamato poi alla funzione dibattimentale, abbia gia' preso cognizione degli atti del procedimento. - V., in relazione alla incompatibilita' per atti compiuti nel momento conclusivo delle indagini preliminari, S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991 e 453/1994, nonche', in relazione alla incompatibilita' alla funzione di giudizio per atti compiuti in precedente giudizio di cognizione, S. nn. 124/1992, 186/1992, 399/1992 e 439/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67