Sentenza 455/1994 (ECLI:IT:COST:1994:455)
Massima numero 21189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 455/94 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO PER ATTI GIA' COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' SE, E SOLO SE, IL GIUDICE ABBIA ESPRESSO UNA VALUTAZIONE NEL MERITO DELLA 'RES IUDICANDA'.
SENT. 455/94 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO PER ATTI GIA' COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA' SE, E SOLO SE, IL GIUDICE ABBIA ESPRESSO UNA VALUTAZIONE NEL MERITO DELLA 'RES IUDICANDA'.
Testo
In tema di incompatibilita' alla funzione di giudizio, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale discende il principio secondo cui l'incompatibilita' va affermata in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato; e cio' sia quando questo apprezzamento sia stato compiuto nel momento conclusivo delle indagini preliminari, sia quando esso sia stato compiuto in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza. Ne', nella prima ipotesi, puo' aver rilievo, se non accompagnata da una valutazione contenutistica del risultato delle indagini, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari chiamato poi alla funzione dibattimentale, abbia gia' preso cognizione degli atti del procedimento. - V., in relazione alla incompatibilita' per atti compiuti nel momento conclusivo delle indagini preliminari, S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991 e 453/1994, nonche', in relazione alla incompatibilita' alla funzione di giudizio per atti compiuti in precedente giudizio di cognizione, S. nn. 124/1992, 186/1992, 399/1992 e 439/1993. red.: S.P.
In tema di incompatibilita' alla funzione di giudizio, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale discende il principio secondo cui l'incompatibilita' va affermata in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato; e cio' sia quando questo apprezzamento sia stato compiuto nel momento conclusivo delle indagini preliminari, sia quando esso sia stato compiuto in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza. Ne', nella prima ipotesi, puo' aver rilievo, se non accompagnata da una valutazione contenutistica del risultato delle indagini, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari chiamato poi alla funzione dibattimentale, abbia gia' preso cognizione degli atti del procedimento. - V., in relazione alla incompatibilita' per atti compiuti nel momento conclusivo delle indagini preliminari, S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991 e 453/1994, nonche', in relazione alla incompatibilita' alla funzione di giudizio per atti compiuti in precedente giudizio di cognizione, S. nn. 124/1992, 186/1992, 399/1992 e 439/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 67