Sentenza 455/1994 (ECLI:IT:COST:1994:455)
Massima numero 21190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21189  21191


Titolo
SENT. 455/94 B. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE NELLO STESSO PROCEDIMENTO HA PRONUNCIATO, PER RITENUTA DIVERSITA' DEL FATTO CONTESTATO DA QUELLO RISULTANTE DAGLI ATTI, ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE FATTISPECIE A CUI LA INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO E' STATA ESTESA CON PRONUNCE DI INCOSTITUZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.

Testo
Non puo' esservi dubbio che l'ordinanza del giudice di trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per essersi accertato, all'esito del dibattimento, che il fatto e' diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio o successivamente, presuppone una penetrante delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversita' del fatto, conduce alla pronuncia della sentenza. Percio', ricorrendo nella fattispecie, la stessa 'ratio' di tutela della imparzialita' e serenita' di giudizio, per cui in diverse altre ipotesi la mancata previsione della incompatibilita' alla funzione di giudizio e' stata riconosciuta illegittima, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza - assorbito l'ulteriore profilo di costituzionalita' evocato dal giudice 'a quo' - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte