Sentenza 455/1994 (ECLI:IT:COST:1994:455)
Massima numero 21191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21189  21190


Titolo
SENT. 455/94 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE NELLO STESSO PROCEDIMENTO ABBIA AUTORIZZATO, DOPO IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, LA RIAPERTURA DI NUOVE INDAGINI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TERZIETA' DEL GIUDICE, E DEL DIVIETO DELLA LEGGE DI DELEGA ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI GIUDICE PER IL MAGISTRATO CHE NELLO STESSO PROCEDIMENTO ABBIA SVOLTO FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO ALLE FATTISPECIE A CUI LA INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO E' STATA ESTESA CON PRONUNCE DI INCOSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'autorizzazione del giudice, alla riapertura, dopo il decreto di archiviazione, di nuove indagini, e' motivata - secondo il disposto dell'art. 414 cod. proc. pen. - dall'effettiva "esigenza di nuove investigazioni", che non comporta nessuna di quelle valutazioni sul "merito" dell'azione penale, che sole hanno giustificato, e possono giustificare, un ampliamento delle ipotesi di incompatibilita' alla funzione di giudizio ex art. 34. La decisione adottata con il provvedimento 'de quo', e' infatti di natura meramente processuale, ed ha l'unico effetto di legittimare il pubblico ministero ad una nuova fase investigativa, alla cui conclusione puo' seguire sia l'esercizio dell'azione penale sia una nuova richiesta di archiviazione, non rilevando in contrario - secondo i principi stabiliti dalla Corte in materia - in mancanza di un apprezzamento contenutistico del risultato delle indagini, che il giudice chiamato alla funzione di giudizio abbia gia' preso cognizione degli atti del procedimento. E poiche' - come sopra rilevato - il provvedimento autorizzatorio in questione ha un contenuto neutro rispetto all'esercizio dell'azione penale, e' anche fuor di luogo, al riguardo, un richiamo al divieto posto, dall'art. 2, n. 67, della legge di delega, all'esercizio di funzioni di giudice per il magistrato che nello stesso procedimento abbia svolto funzioni di pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3, 101 Cost. e 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 67, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen.). - v. la precedente massima A, ed inoltre, sempre in tema di incompatibilita' alla funzione di giudizio, con riguardo all'invito del giudice all'espletamento di nuove indagini, O. n. 157/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 67