Sentenza 456/1994 (ECLI:IT:COST:1994:456)
Massima numero 21192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21193  21194  21195


Titolo
SENT. 456/94 A. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NEL RAPPORTO TRA UTENTE E CONCESSIONARIO - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA DI NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Per la sua natura di norma secondaria la disposizione regolamentare dell'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, secondo la quale la Societa' concessionaria del servizio telefonico non assume alcuna responsabilita' in caso di omissioni o di errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi, ecc., nell'elenco degli abbonati, e' palesemente non suscettibile di essere sottoposta al controllo diretto di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25 del decreto del Ministro per le comunicazioni 11 novembre 1930). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte