Sentenza 456/1994 (ECLI:IT:COST:1994:456)
Massima numero 21193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 456/94 B. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - PREVISIONE IN NORMA DI NATURA REGOLAMENTARE SINDACABILE DALLA CORTE IN GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN QUANTO INTEGRATIVA DEL CONTENUTO DI DISPOSIZIONE DI LEGGE.
SENT. 456/94 B. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - PREVISIONE IN NORMA DI NATURA REGOLAMENTARE SINDACABILE DALLA CORTE IN GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN QUANTO INTEGRATIVA DEL CONTENUTO DI DISPOSIZIONE DI LEGGE.
Testo
La disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, per cui la societa' concessionaria non incontra alcuna responsabilita' per i servizi telefonici, fuori dei casi e nei limiti espressamente stabiliti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, e quindi, in particolare, per quanto riguarda l'elenco degli abbonati, - per i rapporti anteriori al nuovo regolamento approvato con D.M. 8 settembre 1988 - dall'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria in quanto fatti salvi dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156. Il rapporto che cosi' si determina tra la legge e la fonte secondaria, consente lo scrutinio di costituzionalita' dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato. red.: S.P.
La disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, per cui la societa' concessionaria non incontra alcuna responsabilita' per i servizi telefonici, fuori dei casi e nei limiti espressamente stabiliti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, e quindi, in particolare, per quanto riguarda l'elenco degli abbonati, - per i rapporti anteriori al nuovo regolamento approvato con D.M. 8 settembre 1988 - dall'art. 25 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria in quanto fatti salvi dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156. Il rapporto che cosi' si determina tra la legge e la fonte secondaria, consente lo scrutinio di costituzionalita' dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte