Sentenza 456/1994 (ECLI:IT:COST:1994:456)
Massima numero 21194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 456/94 C. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - NON GIUSTIFICATA INCIDENZA SULL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 456/94 C. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI TELEFONICI - ERRONEE INDICAZIONI NELL'ELENCO DEGLI ABBONATI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA - NON GIUSTIFICATA INCIDENZA SULL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il totale esonero della responsabilita' del concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica - previsto dall'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come integrato, prima delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 3, del successivo regolamento di servizio approvato con D.M. 8 settembre 1988, dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 - comporta una alterazione - per la disposta esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente per colpa del concessionario - dell'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto di utenza, alterazione che non trova una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telefonico,in vista delle quali soltanto puo' considerarsi in linea con i principi costituzionali la configurabilita' di una disciplina speciale, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile, della responsabilita' in materia. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui esclude la responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico per erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930. - Riguardo alla esclusione della responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per interruzioni del servizio dovute a sua colpa, e dell'amministrazione delle poste per perdita o manomissione di raccomandate, v., rispettivamente, S. nn. 1104/1988 e 303/1988; sui limiti della responsabilita' del vettore nel trasporto aereo, inoltre, v. S. n. 132/1985. Circa il rapporto tra l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 e l'art. 25 del d.m. 11 novembre 1930, v. massima precedente. red.: S.P.
Il totale esonero della responsabilita' del concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica - previsto dall'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come integrato, prima delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 3, del successivo regolamento di servizio approvato con D.M. 8 settembre 1988, dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 - comporta una alterazione - per la disposta esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente per colpa del concessionario - dell'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto di utenza, alterazione che non trova una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telefonico,in vista delle quali soltanto puo' considerarsi in linea con i principi costituzionali la configurabilita' di una disciplina speciale, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile, della responsabilita' in materia. Va pertanto dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui esclude la responsabilita' della societa' concessionaria del servizio telefonico per erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930. - Riguardo alla esclusione della responsabilita' del concessionario del servizio telefonico per interruzioni del servizio dovute a sua colpa, e dell'amministrazione delle poste per perdita o manomissione di raccomandate, v., rispettivamente, S. nn. 1104/1988 e 303/1988; sui limiti della responsabilita' del vettore nel trasporto aereo, inoltre, v. S. n. 132/1985. Circa il rapporto tra l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 e l'art. 25 del d.m. 11 novembre 1930, v. massima precedente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte