Sentenza 457/1994 (ECLI:IT:COST:1994:457)
Massima numero 21067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 457/94. REGIONE SARDEGNA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ORDINANZE DEL SINDACO, DI ANNULLAMENTO DI ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, CON RINVIO A LEGGE STATALE, DI RICORSO AL PRETORE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, poiche' la materia processuale e' riservata dall'art. 108 Cost. alla esclusiva competenza del legislatore statale, e' precluso alle regioni dettare norme che prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria. La violazione del precetto costituzionale non puo' essere nemmeno esclusa quando la norma regionale si sia limitata a fare rinvio alla normativa statale, in quanto cio' comporta una indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. Pertanto, in applicazione di tali principi, l'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, secondo il quale avverso l'ordinanza del sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e' ammesso ricorso al pretore con il procedimento di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, deve essere dichiarato illegittimo. - V., 'ex plurimis' S. nn. 210/1993, 113/1993, 505/1991, 489/1991, 594/1990, 727/1988, 81/1976, ed inoltre S. nn. 615/1987, 203/1987 e 128/1963. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte