Sentenza 458/1994 (ECLI:IT:COST:1994:458)
Massima numero 21341
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 458/94 B. PROFESSIONI - AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE - ESAMI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO PROFESSIONALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - DETERMINAZIONE, IN REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 7 OTTOBRE 1993 N. 589 DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ASSERITO CONTRASTO, IN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA, CON SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 391 DEL 1991, DI ANNULLAMENTO DI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 1990 - ESCLUSIONE, DATA LA DIVERSITA' DI CONTESTO E CONTENUTO DELLE DUE DISPOSIZIONI.
SENT. 458/94 B. PROFESSIONI - AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE - ESAMI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO PROFESSIONALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - DETERMINAZIONE, IN REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 7 OTTOBRE 1993 N. 589 DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ASSERITO CONTRASTO, IN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA, CON SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 391 DEL 1991, DI ANNULLAMENTO DI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 1990 - ESCLUSIONE, DATA LA DIVERSITA' DI CONTESTO E CONTENUTO DELLE DUE DISPOSIZIONI.
Testo
La disposizione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1993 n. 589 - oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - con la quale, riguardo agli esami previsti per l'iscrizione nel ruolo, presso la camera di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, si determina la composizione della commissione giudicatrice, si differenzia - contro quanto ha sostenuto la ricorrente - dall'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, annullato dalla Corte costituzionale in precedente conflitto di attribuzione per violazione della competenza regionale in materia di formazione professionale, con sentenza n. 391 del 1991. Quest'ultimo infatti, a parte la diversita' di contesto in cui si colloca, pur basandosi anch'esso sulla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina della professione dell'agente di affari in mediazione, e pur riguardando anch'esso la composizione della commissione giudicatrice degli esami per agente d'affari, ancorava la composizione della commissione a ciascun corso preparatorio, e la configurava quale elemento finale interno al corso stesso, mentre nella nuova disposizione regolamentare gli esami e la commissione giudicatrice sono riferiti esclusivamente al momento della verifica dei requisiti per l'esercizio professionale. Non puo' quindi dirsi che la norma del regolamento del 1993 sia viziata da violazione di giudicato costituzionale. - V. la seguente massima C.
La disposizione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1993 n. 589 - oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - con la quale, riguardo agli esami previsti per l'iscrizione nel ruolo, presso la camera di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, si determina la composizione della commissione giudicatrice, si differenzia - contro quanto ha sostenuto la ricorrente - dall'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, annullato dalla Corte costituzionale in precedente conflitto di attribuzione per violazione della competenza regionale in materia di formazione professionale, con sentenza n. 391 del 1991. Quest'ultimo infatti, a parte la diversita' di contesto in cui si colloca, pur basandosi anch'esso sulla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina della professione dell'agente di affari in mediazione, e pur riguardando anch'esso la composizione della commissione giudicatrice degli esami per agente d'affari, ancorava la composizione della commissione a ciascun corso preparatorio, e la configurava quale elemento finale interno al corso stesso, mentre nella nuova disposizione regolamentare gli esami e la commissione giudicatrice sono riferiti esclusivamente al momento della verifica dei requisiti per l'esercizio professionale. Non puo' quindi dirsi che la norma del regolamento del 1993 sia viziata da violazione di giudicato costituzionale. - V. la seguente massima C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 137
Altri parametri e norme interposte