Sentenza 458/1994 (ECLI:IT:COST:1994:458)
Massima numero 21362
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 458/94 C. PROFESSIONI - AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE - ESAMI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO PROFESSIONALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - DETERMINAZIONE, IN REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI NELLE MATERIE DELLA ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DENUNCIATA MANCANZA, ALTRESI', NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DI BASE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 458/94 C. PROFESSIONI - AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE - ESAMI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO PROFESSIONALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - DETERMINAZIONE, IN REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI NELLE MATERIE DELLA ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DENUNCIATA MANCANZA, ALTRESI', NELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DI BASE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
Gli esami previsti dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (concernente la disciplina della professione del mediatore), esami che essendovi egualmente ammessi anche coloro che, non avendo frequentato alcun corso, abbiano maturato per un tempo prefissato una specifica esperienza lavorativa, non sono necessariamente collegati alla frequenza di un corso preparatorio, costituiscono una particolare verifica di idoneita' professionale, sostitutiva di un titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) rilasciato dallo Stato. E poiche' l'iscrizione nel ruolo tenuto presso ciascuna camera di commercio, cui l'esame consente di accedere, abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione in tutto il territorio nazionale (art. 3 della citata legge n. 39 del 1989) - cio' che dimostra trattarsi di materia sicuramente rientrante nelle attribuzioni statali - e' da escludersi, nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, che la impugnata disposizione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1993 n. 589, con cui si determina la composizione della commissione giudicatrice, abbia inciso sulle competenze regionali in materia di istruzione professionale e artigiana e di formazione professionale di cui agli artt. 117 e 118 Cost. e 27 della legge quadro n. 845 del 1978. Ne' puo' sostenersi che la norma regolamentare in questione sia - in contrasto col principio di cui all'art. 17, primo comma, lett. b), e terzo comma, legge n. 400 del 1988 - priva di base legislativa, giacche', anche se la competenza del Ministro al riguardo e' prevista espressamente dal citato art. 3 della legge n. 39 del 1989, solo per le "materie" e "modalita'" dell'esame , la formazione delle commissioni giudicatrici, un presupposto organizzativo dell'esame, rientra, riguardo tale - come la Corte ha gia' riconosciuto in altro giudizio - nelle sue "modalita'". Pertanto, restando assorbito il profilo del ricorso relativo alla forma del provvedimento, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per l'industria, commercio e artigianato, il potere, come sopra esercitato, di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame 'de quo'. red.: S.P.
Gli esami previsti dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (concernente la disciplina della professione del mediatore), esami che essendovi egualmente ammessi anche coloro che, non avendo frequentato alcun corso, abbiano maturato per un tempo prefissato una specifica esperienza lavorativa, non sono necessariamente collegati alla frequenza di un corso preparatorio, costituiscono una particolare verifica di idoneita' professionale, sostitutiva di un titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) rilasciato dallo Stato. E poiche' l'iscrizione nel ruolo tenuto presso ciascuna camera di commercio, cui l'esame consente di accedere, abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione in tutto il territorio nazionale (art. 3 della citata legge n. 39 del 1989) - cio' che dimostra trattarsi di materia sicuramente rientrante nelle attribuzioni statali - e' da escludersi, nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia, che la impugnata disposizione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1993 n. 589, con cui si determina la composizione della commissione giudicatrice, abbia inciso sulle competenze regionali in materia di istruzione professionale e artigiana e di formazione professionale di cui agli artt. 117 e 118 Cost. e 27 della legge quadro n. 845 del 1978. Ne' puo' sostenersi che la norma regolamentare in questione sia - in contrasto col principio di cui all'art. 17, primo comma, lett. b), e terzo comma, legge n. 400 del 1988 - priva di base legislativa, giacche', anche se la competenza del Ministro al riguardo e' prevista espressamente dal citato art. 3 della legge n. 39 del 1989, solo per le "materie" e "modalita'" dell'esame , la formazione delle commissioni giudicatrici, un presupposto organizzativo dell'esame, rientra, riguardo tale - come la Corte ha gia' riconosciuto in altro giudizio - nelle sue "modalita'". Pertanto, restando assorbito il profilo del ricorso relativo alla forma del provvedimento, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per l'industria, commercio e artigianato, il potere, come sopra esercitato, di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame 'de quo'. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 0
legge 21/12/1978
n. 845
art. 14
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 1 lett. b
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 3