Sentenza 459/1994 (ECLI:IT:COST:1994:459)
Massima numero 21182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 459/94. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA' - PROVVEDIMENTI DI INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E NEI PROFILI PROFESSIONALI - PREVISIONE DELLA SALVEZZA DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI ORIGINARIAMENTE ADOTTATI AI SENSI DELLA L. N. 312/1980 E DEGLI EFFETTI, SE PIU' FAVOREVOLI AI DIPENDENTI, DI PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI - ASSERITA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
All'esito della complessa vicenda costituita dall'attuazione, nell'ambito delle amministrazioni universitarie, del sistema delle qualifiche funzionali di cui alla l. n. 312/1980, l'art. 2 della l. 21 febbraio 1989, n.63, che, per il personale tecnico e amministrativo delle universita', fa salvi in ogni caso gli effetti dei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali originariamente adottati ai sensi della l. n. 312/1980, nonche' gli effetti, se piu' favorevoli ai dipendenti, dei provvedimenti successivi, si propone di attribuire stabilita' agli assetti organizzativi delle strutture amministrative delle universita', considerando ormai irreversibili, a distanza di anni, gli effetti dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati in applicazione della l. n. 312/1980, nell'intento, quindi, di evitare le conseguenze delle caducazioni di tali provvedimenti in base ai quali e' stato, comunque, garantito lo svolgimento della funzione. Pertanto la valutazione, compiuta dal legislatore, di prevalenza dell'interesse del mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio di un servizio garantito, rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarita' formale di provvedimenti, con il rischio di un probabile diffuso disservizio, non contrasta con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione puo' ravvisarsi, come gia' affermato dalla Corte, solo quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza - nel caso insussistenti - della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dal precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., dell'art. 2 l. 21 febbraio 1989, n.63). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte