Sentenza 460/1994 (ECLI:IT:COST:1994:460)
Massima numero 21203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 460/94 A. GIUDICE NATURALE - DEFINIZIONE - ELEMENTI ESSENZIALI - PRECOSTITUZIONE PER LEGGE E NON IN VISTA DI SINGOLE CONTROVERSIE - QUALIFICAZIONE E IDONEITA' ALLE FUNZIONI DA ESERCITARE - IRRILEVANZA.
SENT. 460/94 A. GIUDICE NATURALE - DEFINIZIONE - ELEMENTI ESSENZIALI - PRECOSTITUZIONE PER LEGGE E NON IN VISTA DI SINGOLE CONTROVERSIE - QUALIFICAZIONE E IDONEITA' ALLE FUNZIONI DA ESERCITARE - IRRILEVANZA.
Testo
Come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, l'art. 25, primo comma, Cost., nel sancire il principio del "giudice naturale", tutela l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Non assume dunque rilievo, nel precetto costituzionale, la presunta maggiore idoneita' o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo di giurisdizione, giacche' il criterio di predeterminazione della competenza, in quest'ambito, ricade nella discrezionalita' del legislatore. - Cfr. S. nn. 29/1958, 127/1979, 149/1994, 217/1993, 269/1992, 135/1980, e O. nn. 161/1992 e 271/1989. red.: S.P.
Come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, l'art. 25, primo comma, Cost., nel sancire il principio del "giudice naturale", tutela l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Non assume dunque rilievo, nel precetto costituzionale, la presunta maggiore idoneita' o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo di giurisdizione, giacche' il criterio di predeterminazione della competenza, in quest'ambito, ricade nella discrezionalita' del legislatore. - Cfr. S. nn. 29/1958, 127/1979, 149/1994, 217/1993, 269/1992, 135/1980, e O. nn. 161/1992 e 271/1989. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte