Sentenza 460/1994 (ECLI:IT:COST:1994:460)
Massima numero 21206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21203  21204  21205


Titolo
SENT. 460/94 D. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE MILITARE - GIUDIZIO ABBREVIATO - COMPETENZA DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANZICHE' COLLEGIALE, SENZA INTERVENTO DI MILITARI CON FUNZIONI DI GIUDICE, DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO PER IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - ASSERITA CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversa composizione, nel processo militare, dell'organo giudicante nel giudizio abbreviato, al quale, diversamente da quello dibattimentale, non partecipano militari con funzioni di giudice, non determina una ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati. Per un verso, infatti, tutti sono giudicati, nell'ambito dello stesso rito (rispettivamente ordinario dibattimentale o abbreviato) da organi egualmente composti, mentre, per altro profilo, essendo i due riti diversi, non e' possibile comparare la composizione degli organi giudicanti per essi rispettivamente previsti, tanto piu' che per accedere al rito abbreviato e' sempre necessaria la richiesta dell'imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e 2, l. 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte