Sentenza 461/1994 (ECLI:IT:COST:1994:461)
Massima numero 21527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
21526
Titolo
SENT. 461/94 B. REGIONE MOLISE - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - REINQUADRAMENTO IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 1989 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MASSIMO DI QUARANTOTTO PUNTI PER OTTO ANNI DI SERVIZIO - RIDUZIONE DEL SETTANTACINQUE PER CENTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO AI LIVELLI DIRIGENZIALI - PREVISIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE, DICHIARATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, CHE LA RIDUZIONE DEBBA COMPUTARSI SUL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO PER UN'ANZIANITA' COMPLESSIVA COMUNQUE NON SUPERIORE A OTTO ANNI - ASSERITA ELUSIONE DEL 'GIUDICATO' CON LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE ED INCIDENZA SULL'AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 461/94 B. REGIONE MOLISE - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - REINQUADRAMENTO IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 1989 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MASSIMO DI QUARANTOTTO PUNTI PER OTTO ANNI DI SERVIZIO - RIDUZIONE DEL SETTANTACINQUE PER CENTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO AI LIVELLI DIRIGENZIALI - PREVISIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE, DICHIARATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, CHE LA RIDUZIONE DEBBA COMPUTARSI SUL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO PER UN'ANZIANITA' COMPLESSIVA COMUNQUE NON SUPERIORE A OTTO ANNI - ASSERITA ELUSIONE DEL 'GIUDICATO' CON LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE ED INCIDENZA SULL'AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, che, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 3 legge regionale n. 5 del 1989 riguardante il reinquadramento dei dipendenti regionali, ha stabilito che, per il personale richiedente l'inquadramento ai livelli dirigenziali, la prevista riduzione del settantacinque per cento del punteggio massimo di quarantotto punti per otto anni di anzianita' di servizio non possa calcolarsi sul punteggio relativo all'anzianita' determinata nel suo complesso e quindi anche eventualmente superiore agli anni otto, dovendo invece computarsi sul punteggio relativo ad un'anzianita' complessiva comunque non superiore a otto anni - e quindi fino ad un massimo di trentasei punti -, non risulta lesiva della funzione giurisdizionale per l'esistenza di alcune pronunce contententi lo stesso principio interpretativo smentito dalla legge impugnata, avendo la Corte gia' affermato, anche di recente, che una tale tutela non puo' giungere fino al punto di far prevalere in assoluto il "giudicato" - peraltro non sussistente nella fattispecie di cui ai giudizi 'a quibus' - sugli equilibri cui conduce il canone di bilanciamento dei valori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, 104, 108 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16). - S. n. 385/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
L'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, che, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 3 legge regionale n. 5 del 1989 riguardante il reinquadramento dei dipendenti regionali, ha stabilito che, per il personale richiedente l'inquadramento ai livelli dirigenziali, la prevista riduzione del settantacinque per cento del punteggio massimo di quarantotto punti per otto anni di anzianita' di servizio non possa calcolarsi sul punteggio relativo all'anzianita' determinata nel suo complesso e quindi anche eventualmente superiore agli anni otto, dovendo invece computarsi sul punteggio relativo ad un'anzianita' complessiva comunque non superiore a otto anni - e quindi fino ad un massimo di trentasei punti -, non risulta lesiva della funzione giurisdizionale per l'esistenza di alcune pronunce contententi lo stesso principio interpretativo smentito dalla legge impugnata, avendo la Corte gia' affermato, anche di recente, che una tale tutela non puo' giungere fino al punto di far prevalere in assoluto il "giudicato" - peraltro non sussistente nella fattispecie di cui ai giudizi 'a quibus' - sugli equilibri cui conduce il canone di bilanciamento dei valori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 101, 104, 108 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16). - S. n. 385/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte