Sentenza 462/1994 (ECLI:IT:COST:1994:462)
Massima numero 21343
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 462/94. BENI CULTURALI - MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI - SERVIZI AGGIUNTIVI - LICITAZIONI - PREVISTA POSSIBILITA', IN REGOLAMENTO MINISTERIALE, DI UN'UNICA GARA, PER PIU' ISTITUTI, PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI AGGIUNTIVI, OLTRE CHE DI MUSEI E ISTITUTI STATALI, DI MUSEI ED ISTITUTI DEGLI ENTI LOCALI CHE LO RICHIEDANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE UMBRIA - LAMENTATA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI, MEDIANTE UN PROVVEDIMENTO CHE, SE RITENUTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, SAREBBE STATO ADOTTATO IN FORMA NON ADEGUATA - DENUNCIATO CONTRASTO, ALTRESI', CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INIDONEITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IN QUANTO INATTUABILE SENZA IL CONSENSO DELLA REGIONE INTERESSATA, A MENOMARE LE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
L'art. 8, secondo comma, del regolamento emanato, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171, in attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433 (convertito con modificazioni in legge 14 gennaio 1993, n. 4), per fissare indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche e archivi di Stato (editoriale di riproduzione e recapito del prestito bibliotecario, ristorazione, guardaroba e vendita di beni correlati all'informazione museale) impugnato dalla Regione Umbria per conflitto di attribuzione in quanto in base ad esso l'unica gara prevista, per piu' istituti, per la gestione di tali servizi, puo' svolgersi, oltre che per i musei ed istituti statali, anche per i musei ed istituti degli enti locali che lo richiedano, e' rivolto, non gia' a questi ultimi, ma alle amministrazioni statali, per consentire ad esse una collaborazione che - contro quanto sostenuto dalla ricorrente - presuppone il consenso della regione interessata. Tale principio risulta non tanto dalla previsione che, in relazione alla richiesta degli enti locali, siano sentite le regioni (il che potrebbe far ritenere che ci si trovi in presenza di un semplice parere) quanto alla necessita' che uno dei membri della commissione giudicatrice della licitazione sia designato dalla regione, in nessun modo vincolata a provvedervi. Pertanto, poiche' l'atto impugnato non e' idoneo a menomare le attribuzioni regionali, il proposto conflitto va dichiarato inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1977  n. 3  art. 7  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 47