Sentenza 463/1994 (ECLI:IT:COST:1994:463)
Massima numero 21344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 463/94 A. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE A INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, NEL SECONDO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA SIA DI MERA INTERPRETAZIONE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE.
SENT. 463/94 A. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTINENTE A INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, NEL SECONDO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA E DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA SIA DI MERA INTERPRETAZIONE E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE.
Testo
Va ribadito che per aversi nel giudizio in via incidentale, una questione di legittimita' costituzionale validamente posta, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione non implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, possa fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari di conformita' a determinate norme costituzionali. In base a tali principi e' da escludere nella specie che la questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, n. 41, lett. e) - della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., nei confronti dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, cod. proc. pen., letto nel senso che per la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie per il procedimento, anche quando la richiesta venga avanzata dal pubblico ministero contestualmente alla istanza di archiviazione, si impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., sia una questione di mera interpretazione come tale sottratta al sindacato della Corte costituzionale. Deve quindi respingersi la eccezione di inammissibilita' formulata in base a tale assunto dall'Avvocatura dello Stato. - S. nn. 117/1994, 51/1992, 64/1991 e 41/1990.
Va ribadito che per aversi nel giudizio in via incidentale, una questione di legittimita' costituzionale validamente posta, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione non implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, possa fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari di conformita' a determinate norme costituzionali. In base a tali principi e' da escludere nella specie che la questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 - in relazione all'art. 2, n. 41, lett. e) - della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., nei confronti dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, cod. proc. pen., letto nel senso che per la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie per il procedimento, anche quando la richiesta venga avanzata dal pubblico ministero contestualmente alla istanza di archiviazione, si impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., sia una questione di mera interpretazione come tale sottratta al sindacato della Corte costituzionale. Deve quindi respingersi la eccezione di inammissibilita' formulata in base a tale assunto dall'Avvocatura dello Stato. - S. nn. 117/1994, 51/1992, 64/1991 e 41/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 41