Sentenza 463/1994 (ECLI:IT:COST:1994:463)
Massima numero 21346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 463/94 C. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DELLA CASSAZIONE, NELLA SENTENZA PRONUNCIATA NEL CORSO DEL PROCESSO PRINCIPALE, E DELLA STESSA AUTORITA' RIMETTENTE, NEL SENSO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE, IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', TRA INTERCETTATI E NON INTERCETTATI, PER ESSERE CONSENTITO SOLO AI PRIMI, E NON AI SECONDI, DI ESSERE INFORMATI DELLE INDAGINI A LORO CARICO - ANCORAGGIO DELLA NORMA IMPUGNATA ALLA GARANZIA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA RISERVATEZZA DELLE PROPRIE COMUNICAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 463/94 C. PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - DECISIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SULLA RICHIESTA DI DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI INTERCETTAZIONI RITENUTE NON NECESSARIE PER IL PROCEDIMENTO - NORMATIVA PREVISTA AL RIGUARDO - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DELLA CASSAZIONE, NELLA SENTENZA PRONUNCIATA NEL CORSO DEL PROCESSO PRINCIPALE, E DELLA STESSA AUTORITA' RIMETTENTE, NEL SENSO CHE ANCHE QUANDO LA RICHIESTA DI DISTRUZIONE SIA AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO CONTESTUALMENTE ALLA ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE, DEBBA APPLICARSI IL RITO CAMERALE, IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLA LEGGE DI DELEGA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', TRA INTERCETTATI E NON INTERCETTATI, PER ESSERE CONSENTITO SOLO AI PRIMI, E NON AI SECONDI, DI ESSERE INFORMATI DELLE INDAGINI A LORO CARICO - ANCORAGGIO DELLA NORMA IMPUGNATA ALLA GARANZIA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA RISERVATEZZA DELLE PROPRIE COMUNICAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Interpretato nel senso - in cui peraltro anche la Cassazione, nella sentenza pronunciata nel corso del processo principale, e lo stesso giudice 'a quo', nell'ordinanza di rimessione, l'hanno inteso - secondo cui per la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di documentazione attinente a intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie ai fini del procedimento, anche quando la richiesta di distruzione sia avanzata dal pubblico ministero contestualmente all'istanza di archiviazione, si impone l'applicazione del rito camerale, in contraddittorio tra le parti, previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., l'art. 269, comma 2, stesso codice e' pienamente conforme - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - ai principi stabiliti in materia, a garanzia del diritto alla riservatezza, dall'art. 2, n. 41, lett. e) della legge di delega. E' altresi' da escludere che nella diversita' di situazioni che, per effetto della citata disposizione - come sopra letta - puo' determinarsi tra coloro che per essere stati sottoposti ad intercettazioni telefoniche, vengono informati delle indagini compiute a loro carico e possono quindi interloquire al riguardo, e coloro ai quali, non avendo subito intercettazioni, cio' non e' consentito, possa ravvisarsi una violazione del principio di uguaglianza. L'incisione, attraverso l'intercettazione, nella sfera privata - tutelata come diritto costituzionale inviolabile - e' infatti elemento sufficiente a giustificare il diverso trattamento dei casi in cui tale incisione sia avvenuta da quelli in cui non sia occorsa. E' d'altronde indubbio - a prescindere dai suddetti profili di incostituzionalita' - che la disposizione impugnata, nel contenuto su specificato, trova sicuro fondamento nella garanzia alla riservatezza delle proprie comunicazioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 41, lett. e), legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, cod. proc. pen. ' in parte qua'.)
Interpretato nel senso - in cui peraltro anche la Cassazione, nella sentenza pronunciata nel corso del processo principale, e lo stesso giudice 'a quo', nell'ordinanza di rimessione, l'hanno inteso - secondo cui per la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di documentazione attinente a intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie ai fini del procedimento, anche quando la richiesta di distruzione sia avanzata dal pubblico ministero contestualmente all'istanza di archiviazione, si impone l'applicazione del rito camerale, in contraddittorio tra le parti, previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., l'art. 269, comma 2, stesso codice e' pienamente conforme - contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente - ai principi stabiliti in materia, a garanzia del diritto alla riservatezza, dall'art. 2, n. 41, lett. e) della legge di delega. E' altresi' da escludere che nella diversita' di situazioni che, per effetto della citata disposizione - come sopra letta - puo' determinarsi tra coloro che per essere stati sottoposti ad intercettazioni telefoniche, vengono informati delle indagini compiute a loro carico e possono quindi interloquire al riguardo, e coloro ai quali, non avendo subito intercettazioni, cio' non e' consentito, possa ravvisarsi una violazione del principio di uguaglianza. L'incisione, attraverso l'intercettazione, nella sfera privata - tutelata come diritto costituzionale inviolabile - e' infatti elemento sufficiente a giustificare il diverso trattamento dei casi in cui tale incisione sia avvenuta da quelli in cui non sia occorsa. E' d'altronde indubbio - a prescindere dai suddetti profili di incostituzionalita' - che la disposizione impugnata, nel contenuto su specificato, trova sicuro fondamento nella garanzia alla riservatezza delle proprie comunicazioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 41, lett. e), legge 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, cod. proc. pen. ' in parte qua'.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 41