Sentenza 464/1994 (ECLI:IT:COST:1994:464)
Massima numero 23919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 464/94 A. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - OBBLIGO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE - IMMEDIATA APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA STATALE FINO ALL'ASSOLVIMENTO DI DETTO OBBLIGO DA PARTE DELLE REGIONI - DISCIPLINA REGIONALE GIA' EMANATA IN MATERIA - ABROGAZIONE DA PARTE DELLA NORMATIVA STATALE - FONDAMENTO E LIMITI.
SENT. 464/94 A. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - OBBLIGO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE - IMMEDIATA APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA STATALE FINO ALL'ASSOLVIMENTO DI DETTO OBBLIGO DA PARTE DELLE REGIONI - DISCIPLINA REGIONALE GIA' EMANATA IN MATERIA - ABROGAZIONE DA PARTE DELLA NORMATIVA STATALE - FONDAMENTO E LIMITI.
Testo
Come gia' ritenuto dalla Corte deve escludersi che la 'prorogatio' di fatto degli organi amministrativi, a tempo indeterminato, costituisca un principio di carattere generale dell'ordinamento, cui anche la regione sia tenuta ad attenersi, poiche' secondo i principi desumibili dall'art. 97 Cost., ogni proroga dei poteri di organi e dopo la loro scadenza puo' aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati. Alla luce di cio', il d.l. n. 293/1994 conv. in l. 444/1994, che ha fissato alcuni principi fondamentali in materia ed ha dichiarati direttamente operanti nelle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato ad essi i rispettivi ordinamenti, ben puo' avere l'effetto abrogativo, - gia' desumibile in generale dall'art. 10 l. 10 febbraio 1953, n. 62 - di quelle norme di legge regionale che risultino in contrasto con detti principi fondamentali, da considerarsi tali, ai fini di quanto previsto dall'art. 117 Cost., per il loro obiettivo valore, e quindi a prescindere dalla qualificazione formale data ad essi dal legislatore. - S. nn. 208/1992 e 498/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Come gia' ritenuto dalla Corte deve escludersi che la 'prorogatio' di fatto degli organi amministrativi, a tempo indeterminato, costituisca un principio di carattere generale dell'ordinamento, cui anche la regione sia tenuta ad attenersi, poiche' secondo i principi desumibili dall'art. 97 Cost., ogni proroga dei poteri di organi e dopo la loro scadenza puo' aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati. Alla luce di cio', il d.l. n. 293/1994 conv. in l. 444/1994, che ha fissato alcuni principi fondamentali in materia ed ha dichiarati direttamente operanti nelle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato ad essi i rispettivi ordinamenti, ben puo' avere l'effetto abrogativo, - gia' desumibile in generale dall'art. 10 l. 10 febbraio 1953, n. 62 - di quelle norme di legge regionale che risultino in contrasto con detti principi fondamentali, da considerarsi tali, ai fini di quanto previsto dall'art. 117 Cost., per il loro obiettivo valore, e quindi a prescindere dalla qualificazione formale data ad essi dal legislatore. - S. nn. 208/1992 e 498/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte