Sentenza 464/1994 (ECLI:IT:COST:1994:464)
Massima numero 23920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 464/94 B. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE STATALE NELLE REGIONI - EFFETTI - ABROGAZIONE, IN FORZA DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGGE STATALE PER CUI, IN CASO DI INERZIA DELL'ORGANO COLLEGIALE CUI SPETTA LA NOMINA DI ORGANI SCADUTI, COMPETE AL PRESIDENTE DELLO STESSO (IN QUANTO "ORGANO MONOCRATICO") IL POTERE DI PROVVEDERVI IN VIA SOSTITUTIVA, DI DISPOSIZIONE DI LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA PREVEDENTE, IN CASO DI INERZIA DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL PROVVEDERE ALLA RICOSTITUZIONE DI ORGANI SCADUTI, UN POTERE SOSTITUTIVO DELLA GIUNTA - LAMENTATA INVASIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE, DELLE PROPRIE COMPETENZE - ESCLUSIONE, SPETTANDO PUR SEMPRE ALLA REGIONE DI LEGIFERARE IN MATERIA, ATTRIBUENDO IL CONTESTATO POTERE SOSTITUTIVO AD ALTRO ORGANO, PURCHE' MONOCRATICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 464/94 B. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE STATALE NELLE REGIONI - EFFETTI - ABROGAZIONE, IN FORZA DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGGE STATALE PER CUI, IN CASO DI INERZIA DELL'ORGANO COLLEGIALE CUI SPETTA LA NOMINA DI ORGANI SCADUTI, COMPETE AL PRESIDENTE DELLO STESSO (IN QUANTO "ORGANO MONOCRATICO") IL POTERE DI PROVVEDERVI IN VIA SOSTITUTIVA, DI DISPOSIZIONE DI LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA PREVEDENTE, IN CASO DI INERZIA DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL PROVVEDERE ALLA RICOSTITUZIONE DI ORGANI SCADUTI, UN POTERE SOSTITUTIVO DELLA GIUNTA - LAMENTATA INVASIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE, DELLE PROPRIE COMPETENZE - ESCLUSIONE, SPETTANDO PUR SEMPRE ALLA REGIONE DI LEGIFERARE IN MATERIA, ATTRIBUENDO IL CONTESTATO POTERE SOSTITUTIVO AD ALTRO ORGANO, PURCHE' MONOCRATICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dalla norma di legge statale, che, in caso di inadempienza dell'organo collegiale che debba in via primaria provvedere alle nomine di titolari di organi scaduti, attribuisce al suo presidente il potere sostitutivo, si ricava il 'principio fondamentale' dello spostamento della competenza da un organo collegiale ad uno monocratico, nella considerazione, ricavabile dalla comune esperienza, che mentre quello collegiale puo' non riuscire a riunirsi o non pervenire ad un accordo sulla nomina da effettuare, senza che per questo possano neppure individuarsi precise responsabilita' derivanti dall'omissione, queste evenienze non sono ravvisabili nell'organo monocratico. Peraltro l'abrogazione, in forza di detto principio, ai sensi dell'art. 10, legge n. 62 del 1953, della disposizione della legge della Regione Calabria in materia, n. 13 del 1992, che attribuisce il potere di nomina degli organi degli enti regionali e subregionali, spettante al Consiglio regionale, in via sostitutiva, alla Giunta (organo non monocratico) e la provvisoria applicazione, in suo luogo, della norma della legge statale in base alla quale il potere sostitutivo spetta al Presidente della Regione, non determinano una invasione delle attribuzioni regionali, ben potendo la regione nuovamente intervenire attribuendo detto potere sostitutivo, in base al proprio Statuto, ad altro organo, purche' venga rispettato il principio fondamentale del suo carattere monocratico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 121, 122, 123 Cost., dell'art. 4, secondo comma, d.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994, n. 444). red.: F.S. rev.: S.P.
Dalla norma di legge statale, che, in caso di inadempienza dell'organo collegiale che debba in via primaria provvedere alle nomine di titolari di organi scaduti, attribuisce al suo presidente il potere sostitutivo, si ricava il 'principio fondamentale' dello spostamento della competenza da un organo collegiale ad uno monocratico, nella considerazione, ricavabile dalla comune esperienza, che mentre quello collegiale puo' non riuscire a riunirsi o non pervenire ad un accordo sulla nomina da effettuare, senza che per questo possano neppure individuarsi precise responsabilita' derivanti dall'omissione, queste evenienze non sono ravvisabili nell'organo monocratico. Peraltro l'abrogazione, in forza di detto principio, ai sensi dell'art. 10, legge n. 62 del 1953, della disposizione della legge della Regione Calabria in materia, n. 13 del 1992, che attribuisce il potere di nomina degli organi degli enti regionali e subregionali, spettante al Consiglio regionale, in via sostitutiva, alla Giunta (organo non monocratico) e la provvisoria applicazione, in suo luogo, della norma della legge statale in base alla quale il potere sostitutivo spetta al Presidente della Regione, non determinano una invasione delle attribuzioni regionali, ben potendo la regione nuovamente intervenire attribuendo detto potere sostitutivo, in base al proprio Statuto, ad altro organo, purche' venga rispettato il principio fondamentale del suo carattere monocratico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 121, 122, 123 Cost., dell'art. 4, secondo comma, d.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994, n. 444). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte