Sentenza 464/1994 (ECLI:IT:COST:1994:464)
Massima numero 23921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 464/94 C. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ALLA SCADENZA DEL LORO TERMINE DI DURATA - NULLITA' DEGLI ATTI ESORBITANTI DALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE EMANATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI SCADUTI DURANTE IL PERIODO DI PROROGA 'EX LEGE' E NULLITA' DI TUTTI GLI ATTI, DI QUALUNQUE NATURA, EMANATI DOPO LA CESSAZIONE DEL PERIODO DI PROROGA - RICORSO DELLA REGIONE CALABRIA - LAMENTATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 464/94 C. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ALLA SCADENZA DEL LORO TERMINE DI DURATA - NULLITA' DEGLI ATTI ESORBITANTI DALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE EMANATI DAGLI ORGANI COLLEGIALI SCADUTI DURANTE IL PERIODO DI PROROGA 'EX LEGE' E NULLITA' DI TUTTI GLI ATTI, DI QUALUNQUE NATURA, EMANATI DOPO LA CESSAZIONE DEL PERIODO DI PROROGA - RICORSO DELLA REGIONE CALABRIA - LAMENTATA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di 'prorogatio' degli organi amministrativi costituisce certamente un principio fondamentale della legge statale (d.l. n. 293/1994, conv. in l. n. 444/1994), vincolante per il legislatore regionale, quello dell'assoggettamento, ad un regime sanzionatorio invalidante, degli atti emanati dagli organi scaduti. Tale principio tende, infatti, a rendere effettiva la rigorosa disciplina della proroga e ad evitarne ogni elusione, in contrasto con l'art. 97 Cost., secondo quanto gia' affermato dalla Corte in ordine alla violazione del principio di riserva di legge in materia di organi amministrativi da parte di una eventuale 'prorogatio sine die'. Pertanto deve escludersi la lamentata invasivita' di competenze regionali da parte della legge statale, nella parte in cui sancisce la nullita' degli atti esorbitanti dall'ordinaria amministrazione emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga 'ex lege' e la nullita' di tutti gli atti, di qualunque natura, emanati dopo la cessazione del periodo di proroga. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 3 e 6 d.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994, n. 444). - V. S. n. 208/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
In tema di 'prorogatio' degli organi amministrativi costituisce certamente un principio fondamentale della legge statale (d.l. n. 293/1994, conv. in l. n. 444/1994), vincolante per il legislatore regionale, quello dell'assoggettamento, ad un regime sanzionatorio invalidante, degli atti emanati dagli organi scaduti. Tale principio tende, infatti, a rendere effettiva la rigorosa disciplina della proroga e ad evitarne ogni elusione, in contrasto con l'art. 97 Cost., secondo quanto gia' affermato dalla Corte in ordine alla violazione del principio di riserva di legge in materia di organi amministrativi da parte di una eventuale 'prorogatio sine die'. Pertanto deve escludersi la lamentata invasivita' di competenze regionali da parte della legge statale, nella parte in cui sancisce la nullita' degli atti esorbitanti dall'ordinaria amministrazione emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga 'ex lege' e la nullita' di tutti gli atti, di qualunque natura, emanati dopo la cessazione del periodo di proroga. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 3 e 6 d.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994, n. 444). - V. S. n. 208/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte