Sentenza 464/1994 (ECLI:IT:COST:1994:464)
Massima numero 23922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 464/94 D. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ALLA SCADENZA DEL LORO TERMINE DI DURATA - INERZIA DEI COLLEGI, CUI SPETTA PROVVEDERE ALLA RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO, PROTRATTA FINO A TRE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PROROGA - ATTRIBUZIONE, DA PARTE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI, DEL RELATIVO POTERE SOSTITUTIVO AL PRESIDENTE DI DETTI ORGANI - CONVALIDA, DA PARTE DI SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONE, DEGLI ATTI DI RICOSTITUZIONE DI ORGANI SCADUTI ADOTTATI, SULLA BASE DI TALI DECRETI LEGGE, DAI PRESIDENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - RICORSO DELLA REGIONE CALABRIA - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE, LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 464/94 D. 'PROROGATIO' - DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - CESSAZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ALLA SCADENZA DEL LORO TERMINE DI DURATA - INERZIA DEI COLLEGI, CUI SPETTA PROVVEDERE ALLA RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO, PROTRATTA FINO A TRE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PROROGA - ATTRIBUZIONE, DA PARTE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI, DEL RELATIVO POTERE SOSTITUTIVO AL PRESIDENTE DI DETTI ORGANI - CONVALIDA, DA PARTE DI SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONE, DEGLI ATTI DI RICOSTITUZIONE DI ORGANI SCADUTI ADOTTATI, SULLA BASE DI TALI DECRETI LEGGE, DAI PRESIDENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - RICORSO DELLA REGIONE CALABRIA - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE STATUTARIE, LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione del terzo comma dell'art. 77 Cost., secondo cui le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti, riguarda, per sua essenza, la possibilita' del legislatore di regolare retroattivamente rapporti sorti in virtu' dei decreti decaduti, che, anche a prescindere dalla suddetta espressa previsione costituzionale, incontra un limite solo in materia penale, come da costante giurisprudenza della Corte. Conseguentemente la norma di legge statale che convalida, con salvezza degli effetti prodottisi, gli atti di ricostituzione di organi amministrativi scaduti adottati, sulla base di quanto disposto da decreti legge non convertiti, dai presidenti degli organi collegiali in caso di inerzia dei collegi a provvedere, non puo' dirsi incostituzionale perche', in virtu' di essa, vengono a disciplinarsi retroattivamente rapporti assoggettabili alla legislazione regionale. Peraltro, avendo le leggi dello Stato, nelle materia di competenza delle regioni, carattere cedevole rispetto alla legislazione regionale, anche preesistente, regolante gli stessi rapporti, purche' rispettosa di principi fondamentali desumibili dalle prime, la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti non riguarda i rapporti che, nel rispetto di quei principi, risultino gia' regolati dalla legge regionale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 123 e 77, terzo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, l. 15 luglio 1994, n. 444). - Sui limiti alla retrottivita' della legge: sent. nn. 389/1991; 155/1990; 190/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
La previsione del terzo comma dell'art. 77 Cost., secondo cui le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti, riguarda, per sua essenza, la possibilita' del legislatore di regolare retroattivamente rapporti sorti in virtu' dei decreti decaduti, che, anche a prescindere dalla suddetta espressa previsione costituzionale, incontra un limite solo in materia penale, come da costante giurisprudenza della Corte. Conseguentemente la norma di legge statale che convalida, con salvezza degli effetti prodottisi, gli atti di ricostituzione di organi amministrativi scaduti adottati, sulla base di quanto disposto da decreti legge non convertiti, dai presidenti degli organi collegiali in caso di inerzia dei collegi a provvedere, non puo' dirsi incostituzionale perche', in virtu' di essa, vengono a disciplinarsi retroattivamente rapporti assoggettabili alla legislazione regionale. Peraltro, avendo le leggi dello Stato, nelle materia di competenza delle regioni, carattere cedevole rispetto alla legislazione regionale, anche preesistente, regolante gli stessi rapporti, purche' rispettosa di principi fondamentali desumibili dalle prime, la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti non riguarda i rapporti che, nel rispetto di quei principi, risultino gia' regolati dalla legge regionale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 123 e 77, terzo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, l. 15 luglio 1994, n. 444). - Sui limiti alla retrottivita' della legge: sent. nn. 389/1991; 155/1990; 190/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 77
co. 3
Altri parametri e norme interposte