Sentenza 465/1994 (ECLI:IT:COST:1994:465)
Massima numero 23924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  23925


Titolo
SENT. 465/94 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI CONTINUARE IL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE LA SCADENZA - DIRITTO DI OPZIONE DA ESERCITARSI NEL TERMINE DI SEI MESI PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE - OMESSA PREVISIONE DI TALE DIRITTO PER CHI INIZI L'ATTIVITA' LAVORATIVA SUCCESSIVAMENTE ALLA SUDDETTA DATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 791/1981 conv. in l. n.54/1982, nella parte in cui, nel prevedere che la facolta' di opzione a proseguire il rapporto di lavoro oltre la scadenza debba essere esercitata nel termine di sei mesi prima del raggiungimento del diritto a pensione, non consente a chi inizia l'attivita' lavorativa successivamente alla suddetta data di usufruire del previsto beneficio. Infatti dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e dagli atti di causa risulta che nel caso di specie il lavoratore non ha in concreto esercitato l'opzione, con cio' venendo meno il presupposto essenziale della questione, atteso che solo a fronte di un esercizio, anche se tardivo, della facolta' di opzione, puo' affrontarsi la questione della ragionevolezza del termine previsto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte