Sentenza 465/1994 (ECLI:IT:COST:1994:465)
Massima numero 23925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  23924


Titolo
SENT. 465/94 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI CONTINUARE IL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE LA SCADENZA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE - APPLICABILITA' DELLA TUTELA REINTEGRATORIA STABILITA DALL'ART. 18 L. N. 300/1970 - RITENUTA ESCLUSIONE ANCHE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESA CON PIU' DI QUINDICI DIPENDENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Come affermato dalla Cassazione e da ultimo anche dalla Corte costituzionale, a seguito dell'esercizio della facolta' di opzione da parte del lavoratore prima della scadenza del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 6, quarto comma, d.l. n. 761/1981), il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilita', alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non e' piu' consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di eta' e il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l'esercizio della facolta' in questione, configura un atto radicalmente nullo per contrarieta' a norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore. Pertanto l'art. 6, quarto comma, d.l. n. 761/1981, interpretato nel senso che, pur richiamando tale norma la l. n. 604/1966 senza far alcun riferimento alle successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso dovra' ritenersi preclusa la facolta' del datore di lavoro di intimare il licenziamento per raggiunti limiti di eta', non appare in contrasto con l'art. 3 Cost., - come ritenuto, in base al contrario assunto, del giudice 'a quo' - sotto il profilo della mancata applicabilita' della tutela reintegratoria stabilita dall'art. 18 l. n. 300/1970 (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in l. 26 febbraio 1982, n. 54). - S. nn. 225/1994 e 309/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte