Sentenza 468/1994 (ECLI:IT:COST:1994:468)
Massima numero 21197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21196  21198


Titolo
SENT. 468/94 B. REGIONE LAZIO - REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI - MODALITA' DI ATTUAZIONE - RESTRIZIONE DEL CONCETTO DI "POPOLAZIONI INTERESSATE" AGLI "ELETTORI DELLA FRAZIONE O DELLE FRAZIONI DA ERIGERE IN COMUNE AUTONOMO", ANCHE QUANDO LA ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE COMPORTI UNO SMEMBRAMENTO DELLA COMUNITA' ORIGINARIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRECETTO COSTITUZIONALE CHE SECONDO IL GIUDICE 'A QUO' ESIGE, IN TALE IPOTESI, CHE VENGANO INTERPELLATI TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE PREESISTENTE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL PROCESSO DI PROVENIENZA, ESSENDO STATA IMPUGNATA, NEL CASO, SOLO LA LEGGE REGIONALE SUL REFERENDUM E NON ANCHE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL NUOVO COMUNE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio n. 19 del 1980 (come modificato dalla legge della stessa Regione n. 49 del 1987), secondo cui, in caso di istituzione di nuovi comuni, per "popolazioni interessate" da interpellare nel referendum consultivo previsto dal precetto costituzionale, si intendono "gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo", indistintamente, sia che si tratti di distacco di una o piu' frazioni ovvero di uno smembramento della comunita' originaria, e quindi anche quando - come nella specie - venga eretta a comune autonomo non una piccola frazione di un grande comune ma una larghissima parte del territorio di un comune preesistente, difetta di rilevanza. I provvedimenti impugnati nel giudizio amministrativo 'a quo' (decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del Comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione del Comune di Boville per separazione da quello di Marino, e il decreto di nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune) si basano infatti direttamente sulla legge della Regione Lazio n. 56 del 1993, che ha istituito il Comune di Boville e che costituisce l'atto finale del procedimento referendario: legge a cui la proposta impugnativa non e' stata estesa e che pertanto, ove anche, in ipotesi, la norma regionale censurata della legge n. 49 del 1987, fosse riconosciuta illegittima, resterebbe comunque in vigore, ne' potrebbe essere disapplicata. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 133, secondo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49). - Cfr., per analoga fattispecie, S. n. 154/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte