Sentenza 468/1994 (ECLI:IT:COST:1994:468)
Massima numero 21198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 468/94 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA NEI CONFRONTI DI UNA NORMA LA MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA QUALE, RENDENDO LA SOLLEVATA QUESTIONE IRRILEVANTE, PRECLUDE LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.
SENT. 468/94 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLA NEI CONFRONTI DI UNA NORMA LA MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA QUALE, RENDENDO LA SOLLEVATA QUESTIONE IRRILEVANTE, PRECLUDE LA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consente soltanto di dichiarare quali altre disposizioni legislative divengono costituzionalmente illegittime in conseguenza della decisione adottata, ma non certo di sanare, o - come nel caso in esame - di "completare" i termini di una questione ai fini della sua rilevanza. (Nella specie, la Corte ha escluso che all'art. 27 si potesse far ricorso per rimediare al difetto di rilevanza riscontrato nella questione di legittimita' costituzionale della norma della Regione Lazio (art. 1, secondo comma, lett. a), legge n. 19 del 1980, come modificato dalla legge n. 49 del 1987) sulle modalita' di attuazione, in caso di istituzione di nuovi comuni, del referendum consultivo previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., per la mancata estensione dell'impugnazione alla legge n. 56 del 1993, istitutiva del Comune di Boville, su cui si basano i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo'). - v. massima B. red.: S.P.
L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consente soltanto di dichiarare quali altre disposizioni legislative divengono costituzionalmente illegittime in conseguenza della decisione adottata, ma non certo di sanare, o - come nel caso in esame - di "completare" i termini di una questione ai fini della sua rilevanza. (Nella specie, la Corte ha escluso che all'art. 27 si potesse far ricorso per rimediare al difetto di rilevanza riscontrato nella questione di legittimita' costituzionale della norma della Regione Lazio (art. 1, secondo comma, lett. a), legge n. 19 del 1980, come modificato dalla legge n. 49 del 1987) sulle modalita' di attuazione, in caso di istituzione di nuovi comuni, del referendum consultivo previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., per la mancata estensione dell'impugnazione alla legge n. 56 del 1993, istitutiva del Comune di Boville, su cui si basano i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo'). - v. massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27