Sentenza 469/1994 (ECLI:IT:COST:1994:469)
Massima numero 21347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 469/94. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONCORSO PER TITOLI INDETTO IN BASE A LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 1994 - ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAI CANDIDATI ALLE DIPENDENZE DI ENTI PUBBLICI DIVERSI ALLA REGIONE - RIAPERTURA DELLA GRADUATORIA, CON LEGGE REGIONALE DEL 1994, IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 331/1988) DELLA NORMA DELLA LEGGE DEL 1984 PRECEDENTE TALE ESCLUSIONE, PER LA VALUTAZIONE DI DETTI SERVIZI E IMMISSIONE NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DEI SUDDETTI DIPENDENTI SECONDO L'ORDINE DELLA NUOVA GRADUATORIA - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA, I POSTI DELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE ATTRIBUITI IN BASE ALLA NUOVA GRADUATORIA ESSENDO SOLO QUELLI RESISI NEL FRATTEMPO VACANTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 469/94. REGIONE LOMBARDIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - ACCESSO ALLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONCORSO PER TITOLI INDETTO IN BASE A LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 1994 - ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAI CANDIDATI ALLE DIPENDENZE DI ENTI PUBBLICI DIVERSI ALLA REGIONE - RIAPERTURA DELLA GRADUATORIA, CON LEGGE REGIONALE DEL 1994, IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (SENTENZA N. 331/1988) DELLA NORMA DELLA LEGGE DEL 1984 PRECEDENTE TALE ESCLUSIONE, PER LA VALUTAZIONE DI DETTI SERVIZI E IMMISSIONE NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE DEI SUDDETTI DIPENDENTI SECONDO L'ORDINE DELLA NUOVA GRADUATORIA - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA, I POSTI DELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE ATTRIBUITI IN BASE ALLA NUOVA GRADUATORIA ESSENDO SOLO QUELLI RESISI NEL FRATTEMPO VACANTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994, prevedono - modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria del concorso indetto in base al citato art. 36, comma 2, per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza n. 331 del 1988, dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4, nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi prestati dai candidati gia' dipendenti, a livello direttivo, di enti pubblici diversi della regione, compreso lo Stato. Prevedono inoltre, di conseguenza, la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria con decorrenza dalla data in cui si sono verificate vacanze di posti. e' quindi da escludersi - contro quanto ha sostenuto il ricorrente Presidente del consiglio - che con tali disposizioni si sia determinato - in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - uno sconvolgimento della precedente gia' consolidata graduatoria. Si tratta infatti solo di una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere in discussione le assegnazioni di posti gia' effettuate. Ne' si puo' dire che la retroattivita' delle nuove nomine comporti conseguenze negative sugli assetti degli uffici dirigenziali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994.) - v. S. n. 331/1988, gia' citata nel testo.
Gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994, prevedono - modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria del concorso indetto in base al citato art. 36, comma 2, per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza n. 331 del 1988, dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4, nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi prestati dai candidati gia' dipendenti, a livello direttivo, di enti pubblici diversi della regione, compreso lo Stato. Prevedono inoltre, di conseguenza, la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria con decorrenza dalla data in cui si sono verificate vacanze di posti. e' quindi da escludersi - contro quanto ha sostenuto il ricorrente Presidente del consiglio - che con tali disposizioni si sia determinato - in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - uno sconvolgimento della precedente gia' consolidata graduatoria. Si tratta infatti solo di una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere in discussione le assegnazioni di posti gia' effettuate. Ne' si puo' dire che la retroattivita' delle nuove nomine comporti conseguenze negative sugli assetti degli uffici dirigenziali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994.) - v. S. n. 331/1988, gia' citata nel testo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte