Sentenza 470/1994 (ECLI:IT:COST:1994:470)
Massima numero 21068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 470/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE NORME DI LEGGE REGIONALE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, COM OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - CONSEGUENZE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 470/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE NORME DI LEGGE REGIONALE SICILIANA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, COM OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - CONSEGUENZE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
La promulgazione della legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione - il cui esercizio deve avvenire con unico atto - e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse; pertanto, nel giudizio di legittimita' costituzionale pendente avverso le norme non promulgate, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 10, comma secondo, 13, comma secondo, 48, comma terzo, 49, 50, 51, 55, commi tredicesimo e diciassettesimo, 56, della legge approvata dall'Assemblea siciliana 14 ottobre 1993, in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione territoriale delle unita' sanitarie locali). - Giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, S. nn. 84/1994 e 235/1994). red.: S.P.
La promulgazione della legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione - il cui esercizio deve avvenire con unico atto - e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse; pertanto, nel giudizio di legittimita' costituzionale pendente avverso le norme non promulgate, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 10, comma secondo, 13, comma secondo, 48, comma terzo, 49, 50, 51, 55, commi tredicesimo e diciassettesimo, 56, della legge approvata dall'Assemblea siciliana 14 ottobre 1993, in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione territoriale delle unita' sanitarie locali). - Giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, S. nn. 84/1994 e 235/1994). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 0
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47
co. 4
legge 23/12/1978
n. 833
art. 48
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 9
decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978
n. 833
art. 12
decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978
n. 833
art. 64
legge 28/02/1987
n. 56
art. 16
legge 20/05/1985
n. 207
art. 9