Sentenza 471/1994 (ECLI:IT:COST:1994:471)
Massima numero 23927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  23926  23928  23929  23930


Titolo
SENT. 471/94 B. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA NON RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - REIEZIONE.

Testo
Nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, il giudice 'a quo' ha esattamente individuato in tali articoli, che riguardano i predetti interessi, le norme oggetto della censura, non avendo, in realta', inteso ancorare la estinzione degli interessi ne' ad un 'pactum de non petendo' di carattere negoziale, ne' ad un altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte