Sentenza 471/1994 (ECLI:IT:COST:1994:471)
Massima numero 23928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 471/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN RELAZIONE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - REIEZIONE.
SENT. 471/94 C. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN RELAZIONE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - REIEZIONE.
Testo
La forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo va riferita alla definita ed esaurita procedura concorsuale, senza incidenza sui rapporti fra debitore e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura, tant'e' che l'art. 120 della legge fallimentare ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione. Percio', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale e la loro definitiva estinzione a concordato adempiuto, anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, non puo' ritenersi preclusa, ne' quindi irrilevante nel giudizio 'a quo', per l'avvenuto passaggio in giudicato, nel caso di specie, della sentenza di omologazione del concordato, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dalla difesa di una delle parti private. red.: F.S. rev.: S.P.
La forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo va riferita alla definita ed esaurita procedura concorsuale, senza incidenza sui rapporti fra debitore e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura, tant'e' che l'art. 120 della legge fallimentare ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione. Percio', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale e la loro definitiva estinzione a concordato adempiuto, anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, non puo' ritenersi preclusa, ne' quindi irrilevante nel giudizio 'a quo', per l'avvenuto passaggio in giudicato, nel caso di specie, della sentenza di omologazione del concordato, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dalla difesa di una delle parti private. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte