Sentenza 471/1994 (ECLI:IT:COST:1994:471)
Massima numero 23929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 471/94 D. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE UNA VOLTA ADEMPIUTO IL CONCORDATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - ESCLUSIONE.
SENT. 471/94 D. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE UNA VOLTA ADEMPIUTO IL CONCORDATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - ESCLUSIONE.
Testo
L'unica interpretazione possibile degli artt. 55 e 169 della legge fallimentare e' quella, accolta dal giudice 'a quo', conformemente, del resto, all'orientamento quasi pacifico di dottrina e giurisprudenza, in base alla quale, una volta adempiuto il concordato, nulla e' piu' dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante la procedura concorsuale. Pertanto correttamente il giudice "a quo", non ritenendo di poter adottare una diversa interpretazione adeguatrice, cioe' conforme al paramento costituzionale invocato, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo. - Sul principio per cui il giudice ordinario, di fronte a diverse interpretazioni della norma della cui legittimita' si dubita, e' tenuto ad adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, v. S. nn. 121/1994, 149/1994 e 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
L'unica interpretazione possibile degli artt. 55 e 169 della legge fallimentare e' quella, accolta dal giudice 'a quo', conformemente, del resto, all'orientamento quasi pacifico di dottrina e giurisprudenza, in base alla quale, una volta adempiuto il concordato, nulla e' piu' dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante la procedura concorsuale. Pertanto correttamente il giudice "a quo", non ritenendo di poter adottare una diversa interpretazione adeguatrice, cioe' conforme al paramento costituzionale invocato, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo. - Sul principio per cui il giudice ordinario, di fronte a diverse interpretazioni della norma della cui legittimita' si dubita, e' tenuto ad adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, v. S. nn. 121/1994, 149/1994 e 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte