Sentenza 471/1994 (ECLI:IT:COST:1994:471)
Massima numero 23930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Titolo
SENT. 471/94 E. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 471/94 E. PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte, la sospensione del decorso degli interessi su crediti chirografari dall'inizio della procedura concorsuale risponde all'esigenza, valevole anche per il concordato preventivo, di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli gia' esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la 'par condicio' soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi. Alla luce di cio' e tenuto conto che nel concordato preventivo viene a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due parti, nel senso che da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza ulteriori strascichi circa le richieste di capitali o interessi, e dall'altro i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilita' di quei beni, non e' irrazionale il divieto della pretesa da parte dei creditori, da far valere sulla residua disponibilita' di denaro successiva all'adempimento del concordato, avente ad oggetto gli interessi "sospesi" dall'inizio della procedura; nel suddetto equilibrio, altrimenti alterato, trova infatti razionale giustificazione la diversita' di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale, in mancanza, in quest'ultimo caso, sia di un fondamentale accordo transattivo sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo dell'art. 55 stesso r.d.). - Cfr. S. n. 242/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Come gia' affermato dalla Corte, la sospensione del decorso degli interessi su crediti chirografari dall'inizio della procedura concorsuale risponde all'esigenza, valevole anche per il concordato preventivo, di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli gia' esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la 'par condicio' soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi. Alla luce di cio' e tenuto conto che nel concordato preventivo viene a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due parti, nel senso che da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza ulteriori strascichi circa le richieste di capitali o interessi, e dall'altro i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilita' di quei beni, non e' irrazionale il divieto della pretesa da parte dei creditori, da far valere sulla residua disponibilita' di denaro successiva all'adempimento del concordato, avente ad oggetto gli interessi "sospesi" dall'inizio della procedura; nel suddetto equilibrio, altrimenti alterato, trova infatti razionale giustificazione la diversita' di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale, in mancanza, in quest'ultimo caso, sia di un fondamentale accordo transattivo sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo dell'art. 55 stesso r.d.). - Cfr. S. n. 242/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte