Sentenza 472/1994 (ECLI:IT:COST:1994:472)
Massima numero 21361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21363


Titolo
SENT. 472/94 A. PENSIONI - RIFORMA DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ISCRITTI FRUENTI ANCHE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO DA ALTRA CASSA DI PREVIDENZA PER LIBERE PROFESSIONI - ESCLUSIONE DALLA FACOLTA', PREVISTA DALLA NUOVA DISCIPLINA, DI CHIEDERE, PREVIO VERSAMENTO DI PRESCRITTI CONTRIBUTI INTEGRATIVI, LA RILIQUIDAZIONE E LA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER NON AVERE L'INTERESSATO PROVVEDUTO, NEL CASO DI SPECIE, AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - REIEZIONE.

Testo
Nel sistema della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e i periti commerciali, la facolta' di procedere al versamento dei contributi integrativi del contributo soggettivo annuo, prevista dall'art. 31, presuppone la possibilita' di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione contributiva e pensionistica, che per gli iscritti che siano anche pensionati di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni, e' esclusa dall'art. 33. Non puo' quindi sostenersi che la questione di legittimita' costituzionale sollevata per tale esclusione, in riferimento al principio di eguaglianza, sia irrilevante per non avere l'interessato, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', provveduto al versamento dei suddetti contributi, con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dell'Avvocatura di Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte