Sentenza 472/1994 (ECLI:IT:COST:1994:472)
Massima numero 21363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21361


Titolo
SENT. 472/94 B. PENSIONI - RIFORMA DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ISCRITTI FRUENTI ANCHE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO EROGATO DA ALTRA CASSA DI PREVIDENZA PER LIBERE PROFESSIONI - ESCLUSIONE DALLA FACOLTA', PREVISTA DALLA NUOVA DISCIPLINA, DI CHIEDERE, PREVIO VERSAMENTO DEI PRESCRITTI CONTRIBUTI INTEGRATIVI, LA RILIQUIDAZIONE E LA MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AGLI ISCRITTI, AI QUALI TALE FACOLTA' E' RICONOSCIUTA, FRUENTI DI PENSIONI A CARICO DI ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI NON PROFESSIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel nuovo regime previdenziale dei ragionieri e periti commerciali, stabilito dalla legge n. 414 del 1991, nel quale - a differenza da quello adottato dalle precedenti leggi n. 160 del 1963 e n. 1140 del 1970, in cui i conti individuali degli iscritti erano alimentati da contributi obbligatori fissi - i criteri di contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico sono ancorati al reddito professionale, correlativamente al divieto di iscrizione a piu' casse previdenziali professionali e del cumulo dei rispettivi trattamenti pensionistici non e' irragionevole che la possibilita', prevista dagli artt. 31 e 32 della legge n. 414, di chiedere, versando la contribuzione per il periodo pregresso, la riliquidazione e la maggiorazione della pensione non sia consentita dal successivo art. 33, a chi fruisce di trattamento di previdenza relativa ad altra libera professione. Ne', quinti, puo' dirsi ingiustificata la disparita' che cosi' si determina rispetto agli iscritti alla Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, che, godendo di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni previdenziali non facenti capo a Casse professionali, possono invece procedere alla contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi criteri introdotti, giacche' il divieto di titolarita' di altre posizioni previdenziali, su cui la contestata esclusione si fonda, e' disposto solo per gli iscritti in piu' albi professionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414). pensionistico

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte