Sentenza 33/2025 (ECLI:IT:COST:2025:33)
Massima numero 46723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  29/01/2025;  Decisione del  29/01/2025
Deposito del 21/03/2025; Pubblicazione in G. U. 26/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46721  46722


Titolo
Adozione e affidamento - In genere - Adozione piena - Principio ispiratore - Interesse del minore - Traduzione nel diritto a un ambiente familiare stabile e armonioso, ove non sia esercitabile quello a essere cresciuto nella famiglia d'origine - Idoneità ad assicurarlo, astrattamente, anche da parte della persona singola - Ricomprensione al suo interno, del diritto alla genitorialità - Esclusione - Sindacabilità delle scelte legislative limitative della libertà di autodeterminazione orientata alla genitorialità - Criteri - Ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede la possibilità che le persone singole residenti in Italia possano presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e di chiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale). (Classif. 006001).

Testo

Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione piena è l’interesse del minore, perseguito mediante il diritto a essere cresciuto e educato nell’ambito della famiglia d’origine ovvero, ove ciò non sia possibile, in un ambiente familiare stabile e armonioso; ambiente che può essere offerto astrattamente anche da una persona singola. La verifica giudiziale della concreta idoneità dell’adottante preserva il miglior interesse del minore, avendo la finalità di perseguire la soluzione ottimale “in concreto”, anche tenendo conto del sostegno della rete familiare di riferimento. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 79/2022 - mass. 44633; S. 183/1994 - mass. 20696; S. 11/1981 - mass. 10022).

Le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali e alla formazione di una famiglia costituiscono espressione della generale libertà di autodeterminazione, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concernente la sfera privata e familiare. Non esiste, tuttavia, una pretesa o un “diritto” alla genitorialità. (Precedenti: S. 161/2023; S. 33/2021; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019-mass. 41563; S. 162/2014; S. 332/2000 - mass. 25564).

Ove la genitorialità sia accessibile, o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore. (Precedente: S. 332/2000 - mass. 25564).

L’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva quando le scelte legislative, avuto riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. I limiti ad essa frapposti non possono, infatti, consistere in un divieto assoluto a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. (Precedenti: S. 221/2019; S. 162/2014 - mass. 37994).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Firenze opera una scelta non necessaria in una società democratica, perché non conforme al principio di proporzionalità; determina, inoltre, la lesione del diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, orientata a realizzare la propria aspirazione alla genitorialità rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Interesse, quest’ultimo, che si coniuga, anche con una finalità di solidarietà sociale. Se scopo dell’adozione internazionale è accogliere minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto posto dalla disposizione censurata non risponde a una esigenza sociale pressante e configura un’interferenza non necessaria in una società democratica: da un lato, infatti, non è più funzionale ad assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis e, dall’altro, non è mezzo idoneo a garantirgli un ambiente stabile e armonioso, che può essere garantito, astrattamente e salvo l’accertamento in concreto, anche dalla persona singola. In definitiva, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato la presenza di entrambe le figure dei genitori non è perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato, potendo giustificare un’indicazione di preferenza, ma non la scelta di escludere le persone singole dalla platea degli adottanti. Tale barriera all’accesso all’adozione internazionale determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184). (Precedente: S. 198/1986 - mass. 12527).



Atti oggetto del giudizio

legge  04/05/1983  n. 184  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8