Ordinanza 479/1994 (ECLI:IT:COST:1994:479)
Massima numero 21115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 479/94. PROCESSO PENALE - ATTIVITA' DEFENSIONALI - ABBANDONO DI DIFESA E RIFIUTO DI DIFESA DI UFFICIO - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE SENZA POSSIBILITA' DI CONTROLLI ESTERNI - LAMENTATA SITUAZIONE DI "GIURISPRUDENZA DOMESTICA" ATTUATA DA 'IUDEX IN CAUSA PROPRIA', CON PREGIUDIZIO SULL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE (SPECIE IN CASI DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA A TEMPO INDETERMINATO DA AVVOCATI E PROCURATORI) E SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO E ALLA DIFESA - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 479/94. PROCESSO PENALE - ATTIVITA' DEFENSIONALI - ABBANDONO DI DIFESA E RIFIUTO DI DIFESA DI UFFICIO - SANZIONI DISCIPLINARI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE SENZA POSSIBILITA' DI CONTROLLI ESTERNI - LAMENTATA SITUAZIONE DI "GIURISPRUDENZA DOMESTICA" ATTUATA DA 'IUDEX IN CAUSA PROPRIA', CON PREGIUDIZIO SULL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE (SPECIE IN CASI DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE DELIBERATA A TEMPO INDETERMINATO DA AVVOCATI E PROCURATORI) E SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO E ALLA DIFESA - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
La legittimita' costituzionale dell'art. 105, primo comma, cod. proc. pen., e dell'art. 2, primo comma, n. 4), legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui, abrogato l'art. 131 del codice previgente, per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio ha competenza esclusiva il Consiglio dell'ordine forense, non puo' essere contestata nel corso di un processo penale, come - nel caso - il giudizio 'a quo'. Sullo svolgimento ed esito di questo, infatti, una pronuncia di incostituzionalita' delle norme impugnate non potrebbe avere alcun effetto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 Cost., degli artt. 105 cod. proc. pen. e 2, primo comma, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81). red.: S.P.
La legittimita' costituzionale dell'art. 105, primo comma, cod. proc. pen., e dell'art. 2, primo comma, n. 4), legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui, abrogato l'art. 131 del codice previgente, per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio ha competenza esclusiva il Consiglio dell'ordine forense, non puo' essere contestata nel corso di un processo penale, come - nel caso - il giudizio 'a quo'. Sullo svolgimento ed esito di questo, infatti, una pronuncia di incostituzionalita' delle norme impugnate non potrebbe avere alcun effetto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 Cost., degli artt. 105 cod. proc. pen. e 2, primo comma, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte