Ordinanza 488/1994 (ECLI:IT:COST:1994:488)
Massima numero 21138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 488/94. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI PRONUNCIARE LA SENTENZA QUANDO RITENGA IL DISSENSO INGIUSTIFICATO E CONGRUA LA PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI LIBERTA' E AUTONOMIA DEL GIUDICE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA', ALTRESI', PER L'OSTACOLO POSTO ALLA PRATICABILITA' DELLA AUSPICATA DEFLAZIONE DEI DIBATTIMENTI, CON VIOLAZIONE, PER L'ACCENTUATO SQUILIBRIO DELLE POSIZIONI PROCESSUALI CHE SI DETERMINEREBBE A SCAPITO DELL'IMPUTATO, DEL PRINCIPIO DELLA "EGUAGLIANZA DELLE ARMI" - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE SU QUESTIONE SOSTANZIALMENTE IDENTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza, atteso che le ragioni del rigetto, da parte della Corte, di analoghe censure gia' mosse all'art. 448, primo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso" (stridente antinomia del 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo' non solo con la struttura pattizia che sta a base dello speciale procedimento, ma, soprattutto, proprio con il principio di parita' delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" anche del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova) 'a fortiori' valgono nel caso in questione, in cui si richiede alla Corte di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere decisorio sulla richiesta di applicazione della pena alla fase dell'udienza preliminare, cosi' da privare il pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito. - O. n. 127/1993, ma v. anche S. nn. 120/1984 e 81/1991. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n.3