Ordinanza 490/1994 (ECLI:IT:COST:1994:490)
Massima numero 21142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  15/12/1994;  Decisione del  15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 490/94. FALLIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI CONSIDERARE PICCOLI IMPRENDITORI, AGLI EFFETTI DELLA ASSOGGETTABILITA' A FALLIMENTO, SENZA CONSIDERAZIONE DEI LIMITI DIMENSIONALI DELL'ATTIVITA' ESERCITATA, LE SOCIETA' COMMERCIALI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO SIA AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI CHE ALLE SOCIETA' ARTIGIANE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, atteso che l'unica sostanziale nuova prospettazione rispetto agli argomenti gia' valutati dalla Corte nel dichiarare non fondata analoga questione, e' costituita dal preteso diverso trattamento delle societa' di piccole dimensioni a seconda che abbiano (o meno) richiesto l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, e che in ordine alla assoggettabilita' al fallimento, ritenuta dal giudice 'a quo', della societa' artigiana devesi prendere ulteriormente atto - come gia' rilevato nella citata decisione - dell'errato presupposto d'uno stabile orientamento giurisprudenziale. - S. n. 266/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte